La Legge di Bilancio 2020 prevede anche per l’anno in corso misure fiscali sulla casa. Ci sono alcune proroghe rispetto agli anni passati ma anche alcune modifiche o novità di cui tenere conto se si hanno in previsione interventi di riqualificazione delle proprie abitazioni. Vediamo nel dettaglio il riepilogo delle agevolazioni previste.
Eliminazione dello sconto in fattura
Quest’anno sarà rivista l’applicazione dello sconto in fattura per gli interventi agevolabili con il Sismabonus e con l’Ecobonus. La fruizione dello sconto per questi due bonus fiscali, in alternativa alla detrazione diretta o alla cessione del credito, resta in vigore per i soli lavori di risparmio energetico (per i quali opera l’Ecobonus) effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali per un importo uguale o superiore ai 200.000 euro.
Lo sconto continua ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico che siano qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, cioè che interessino l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edifici e che interessino l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva al servizio dell’intero edificio.
Lo sconto viene rimborsato all’impresa esecutrice dei lavori sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari non prevedono più lo sconto in fattura ma per queste tipologie continua ad essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione diretta.
Stop alla cessione del credito per i “lavori energetici” del Bonus Edilizia
Dall’1 gennaio 2020 è abrogata la facoltà, per i contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per i soli interventi di risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi, di optare per la cessione del credito.
Tale possibilità veniva riconosciuta nei confronti dell’impresa esecutrice dell’intervento, o dei fornitori dei beni e servizi, con previsione di una sola ulteriore cessione sempre ai fornitori collegati ai lavori, e con esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Bonus Facciate
La Legge di Bilancio introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il cosiddetto “Bonus Facciate”).
Si tratta di una detrazione riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.
Se l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna) influenza dal punto di vista termico l’edificio o interessa più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, deve soddisfare i requisiti previsti dal decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli previsti dalla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010.
In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni che prevedono il monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA.
Questa agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.
Pertanto, per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo. Deve ancora essere chiarito se il “Bonus Facciate” riguarda solamente gli immobili con destinazione residenziale e i soli contribuenti IRPEF o anche gli immobili posseduti da esercenti attività commerciali oda soggetti IRES in generale.
Proroga dei Bonus Edilizia ed Ecobonus
I seguenti bonus fiscali vengono prorogati fino al 31 dicembre 2020:
– detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (il cosiddetto “Ecobonus per singole unità”), secondo le aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento). Resta confermata l’applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus, anch’esso in scadenza il 31 dicembre 2021;
– detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro.
La proroga a tutto il 2020 riguarda anche:
– la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;
– la detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni;
– detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.
Anche per il 2020 la proroga del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2019, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. A questi soggetti è riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2019.
Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.
Monitoraggio strutturale dei fabbricati
Per incrementare il livello di sicurezza degli immobili viene introdotto nel 2020 un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Devono al momento essere ancora definiti i criteri e le procedure per poter accedere al beneficio.