La Legge di Bilancio 2019 ha confermato, anche per quest’anno, le detrazioni fiscali già esistenti per tutte le principali voci di spesa riguardanti la casa. Sono così prorogate la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero edilizio, quella IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, quella IRPEF al 50% per mobili ed elettrodomestici e il “bonus verde” IRPEF del 36%.
In questo primo articolo vediamo, nel dettaglio, quali sono gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari le cui spese, sostenute sino al 31 dicembre 2019, sono detraibili al 65% nell’arco di dieci anni:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un limite massimo di detrazione di 100.000 euro).
È poi confermata anche per il 2019 al 50% la percentuale di detrazione per alcune altre tipologie di intervento, sempre riconducibili alla riqualificazione energetica degli immobili:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Si ricorda che solo per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione, riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021, è elevata al:
– 70% se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
– 75% quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015.
Queste maggiori detrazioni vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore ad euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Infine il cosiddetto “Sisma Bonus”, anche cumulato con l’Eco Bonus, è invece già stato prorogato con riferimento alle spese sostenute fino al 2021.
Ricordiamo che chi desidera effettuare uno o più di questi interventi nella propria singola abitazione o nel condominio, o anche solo avere maggiori informazioni o chiarimenti sulle tecnologie o soluzioni a disposizione, può fare affidamento su Ediltecnica, che da tempo ha dedicato un settore specifico al recupero edilizio, alle riqualificazioni energetiche e alle manutenzioni straordinarie.
In un prossimo articolo vedremo il dettaglio degli altri interventi sulla casa per cui è prevista una detrazione fiscale.